Biblioteca Digitale: online "Statuta, decreta, ac ordinamenta illustris Reipublicae ac perpetuae libertatis terrae Sancti Marini", Arimini MDC

19/05/2014

AA.VV., Statuta, decreta, ac ordinamenta illustris Reipublicae ac perpetuae libertatis terrae Sancti Marini, Rimini MDCdisponibile per la consultazione in rete nella collana Manuali e letteratura della Biblioteca Digitale dell'ICAR

             consulta l'opera cliccando qui

Il primo accenno a una legislazione statutaria sammarinese risale a una sentenza del 9 aprile 1253 e a un atto di due giorni successivo, in cui alcuni abitanti del borgo di Casole, aggregati alla cittadinanza della Repubblica, promettevano teneri ad statutum ipsius castri et ad ominia ordinamenta factaet facienda; il primo testo pervenutoci, ancorchè mutilo, risale però al periodo 1295/1302 e fu reperito da Malagola durante il riordino dell'Archivio governativo. Nel 1317 si ebbe una serie di reformationes al vecchi statuto, in seguito sostituito, nel 1352/53, da un testo saldo e ragionato, articolato in tre libri. Un'ulteriore stesura, in 5 libri, si ebbe nel 1491, integrata nel 1505 con un libro dedicato ai giudizi di appello. Le c. d. Leges Statutae furono il frutto di oltre trent'anni di lavori,in cui si distinsero i giuristi sammarinesi Camillo Bonelli e Giuliano Corbelli. La Reggenza presentò il 21 settembre 1600 la bozza al Consiglio, che la approvò l'8 ottobre successivo. Esse si articolano in sei libri: il primo dedicato all'ordinamento politico della comunità sammarinese, il secondo alle cause civili, il terzo ai malefitia, il quarto ai giudizi di appello, il quinto (Extraordinariorum) alla polizia annonaria, edilizia e sanitaria, il sesto ai danni dati.  Si può ritenere, con Malagola e Curti - Pasini, che rappresentino la codificazione di un originale diritto consuetudinario del luogo. Non mancano però affinità con gli statuti delle città vicine, in specie con gli statuti urbinati del 19 gennaio 1556 (i giudici della Repubblica erano infatti scelti tra i legalii del Ducato d'Urbino) e con quelli di Gubbio, commentati dal protonotario apostolico Antonio Conciolo. In materia procedurale si riscontrano frequenti suggestioni canonistiche, mentre vi è un esplicito richiamo alle Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae (Libro II, rubrica LXXIV). In più punti, lo statuto si limita a rinviare alla disciplina del jus commune, confermando così la validità dell'opinione di Bartolo, il quale paragonava il diritto statutario a una insula maris quae nullius est in bonis, intorno alla quale, per dirla con Salvioli, stendevasi il vasto mare romano che minacciava sommergerlo ad ogni istante, ridurne il territorio e l'importanza (sui rapporti tra diritto statutario e diritto comune, cfr. sentenza di terzo grado 16 settembre 1954, estensore Comandini, in Giurisprudenza Sammarinese, 1963, pag. 17). Talune norme sono rimaste in vigore sino a pochi anni fa, mentre altre lo sono tuttora, pur se integrate dalla normazione successiva.
(Otello Pedini)

Si ringrazia la Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino per aver fornito e reso possibile la pubblicazione del volume


per consultare tutte le pubblicazioni online nelle diverse collane della nostra Biblioteca Digitale: cliccare qui