ORGANI FINANZIARI
INQUISITORE SOPRA LE APPUNTADURE
L'Inquisitore sopra la revisione delle casse e delle appuntadure fu istituito colle parti dei Pregadi del 4 aprile 1743 e del 22 febbraio 1772. Egli era il controllore supremo delle amministrazioni dei magistrati. A lui i pubblici Ragionati, detti Appuntadori dalle appunture che facevano alle partite nell'incontro dei quaderni, avevano l'obbligo di riferire i risultati del loro esame sui quaderni d'ufficio dei magistrati.
L'Archivio è confuso con quello dei Regolatori e Revisori alla Scrittura.
(Cfr.: Barsanti E.: L'Inquisitorato alle revisioni e appuntadure nell'antica repubblica di Venezia. Livorno, Ortalli, 1898).
DEPOSITARIO DEL BANCO-GIRO
Questo magistrato, estratto dal corpo del Senato, aveva la presidenza del banco pubblico, aperto dalla Repubblica nella piazza di Rialto, nel 1584, per ovviare al disordine derivante dalla sfiducia che ormai ispiravano i banchi privati.
Durava in carica tre mesi, alla fine dei quali presentava il bilancio della sua gestione al Senato. Aveva l'obbligo della presenza quotidiana nel suo ufficio, durante le ore in cui si svolgevano a Rialto le riunioni dei mercanti, e non poteva lasciare il suo ufficio se prima non fosse stato riscontrato il libro giornale e sottoscritto da uno dei tre provveditori sopra banchi.
L'Archivio consta di 483 pezzi, che vanno dal 1626 al 1806.
PROVVEDITORI E SOPRAPROVVEDITORI SOPRA BANCHI
La vigilanza sui Banchi, sorti ad opera di famiglie patrizie fin dal secolo XII per le necessità del commercio e dei cambi, fu affidata dapprima ai Consoli dei Mercanti; nel 1524, fu attribuita ad un organo apposito, composto di tre membri, che, nel 1526, avendo fatto buona prova, da straordinario divenne stabile.
La competenza dei Provveditori non fu limitata al controllo di indole economica sui banchi, ma si estese anche nel campo giudiziario, essendo stata loro affidata la facoltà di decidere sulle questioni nascenti fra banchieri e mercanti in occasione dei loro rapporti di affari.
L'Archivio consta di 79 pezzi, che vanno dal 1318 al 1806.
PROVVEDITORI, SOPRAPROVVEDITORI E COLLEGIO ALLE BIAVE
La cura dell'annona fu affidata agli Ufficiali al formento sino al 1349. In quest'anno si creò un Collegio sopra le biade composto dai Consiglieri, dai Capi di Quaranta e dagli stessi Ufficiali al formento. Ma esso era poco snello e non raggiungeva gli scopi per cui era stato istituito, specie per la difficoltà, che vi era, che si potesse riunire al completo.
Si venne perciò, dopo pochi anni, nel 1365, all'istituzione dei tre Provveditori alle biave. Questi rivedevano i conti degli Ufficiali al formento; insieme al Collegio anzidetto provvedevano di biade la città; decidevano le controversie che potevano sorgere in seno al Collegio stesso; avevano l'obbligo di visitare ogni settimana i pubblici depositi di grano, perché questo si conservasse in buono stato. Nel 1367, fu sottoposta ad essi l'arte dei Pistori; e ad essi, da quell'anno, furono egualmente affidate le deliberazioni dei Rettori nella sola materia annonaria. Contemporaneamente, per questi argomenti, ebbero giurisdizione, anche penale. Fissavano inoltre i prezzi del grano e punivano i contravventori e quelli che artificiosamente con incette influivano sul costo delle biade.
Il Collegio sopra le biade continuò a sussistere anche dopo l'istituzione dei Provveditori. Verso il 1425, venne chiamato Collegio delle appellazioni, perché era investito della giurisdizione in appello delle liti di minori somme in materia di biade. Lo componevano allora i Provveditori alle Biave e i Provveditori di Comun. In seguito venne istituito il Collegio solenne delle appellazioni, che non si sa bene se abbia sostituito completamente il preesistente. Esso era composto dei Consiglieri, dei Capi di Quaranta, degli Avogadori e dei Provveditori alle Biave. Nel 1433, la sua composizione venne modificata chiamando ad intervenirvi due Consiglieri, un Capo di Quaranta, un Avogadore, i Provveditori alle Biave, gli Auditori vecchi e nuovi; in caso di mancanza supplivano gli Officiali al Cattaver, al Sale, i Provveditori di Comun e gli Ufficiali alle Ragioni vecchie e nuove. Nel 1441 si aggiunsero le Corti dell'Esaminador e del Procurator; nel 1442 come suffraganei gli Ufficiali alle Ragioni vecchie e nuove e nel 1450 i Provveditori di Comun. Con decreto del Maggior Consiglio del 1472 il Collegio fu nuovamente modificato e furono chiamati a comporlo officiali tolti dalle magistrature economiche. A questo Collegio vennero sottoposte anche le liti private in materia di biade di tutto lo Stato fino a trecento ducati, mentre le maggiori vennero sottoposte al Consiglio dei Quaranta Civil Vecchio. Nel 1492, con l'istituzione della Quarantia Civil Nuova, il Collegio venne soppresso e le appellazioni vennero tutte deferite alla stessa.
Nel 1526, il Consiglio dei Dieci elesse due Sopraprovveditori che furono incaricati di raccogliere dai privati e riporre nei fondaci il grano necessario al sostentamento della città. Essi avevano anche giurisdizione penale, esclusa la pena di morte. La loro elezione passò al Senato nel 1582.
In varie occasioni vennero nominati degli Inquisitori di terra ferma per rivedere anche il maneggio dei frumenti, delle farine e dei biscotti e per inquisire sopra i Ministri, fonticai, dazieri ed altri, formando processi ed emettendo sentenze dei Provveditori sopra formenti in terra ferma, dei Revisori ed Inquisitori dell'ufficio delle biave e degli Aggiunti al Magistrato alle biave.
(Cfr.: Lampertico F.: I Provveditori all'Annona e Riccardo Cobden, in «Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», tomo XV, serie III, pag. 705-749).
Capitolari (1349-1772), 6; Notatorio (1591-1798), 1; Decreti (1505-1797), 27; Scritture (1647-1797), 12; Scritture varie (1769-1800), 1; Lettere del Magistrato (1737-1797), 10; Lettere al Magistrato e terminazioni relative (1603-1611), 1; Lettere dei Rappresentanti da Mar (1786-1797), 3; Lettere dei Rappresentanti di Terraferma (1771-1797), 3; Lettere degli Ambasciatori, Residenti e Consoli (1707-1797), 4; Lettere in materia di privilegi dei Comuni per esportazione di frumento (1785-1788), 2; Terminazioni e sentenze (1700-1728), 1; Ducali, terminazioni e proclami a stampa (1591-1796), 2; Commissioni (1741-1797), 4; Suppliche, memoriali e ricorsi (1768-1795), 2; Domande, costituti, scritture e risposte (1777-1797), 1; Atti forensi (1730-1757), raspe (1722-1784), processi (1622-1795), 2; Ordini, comandamenti, notifiche, mandati (1746-1806), 2; Mandati e responsa per introduzione di biave in Istria (1792-1794) e nel Tirolo (1781-1796), 3; Tratte per l'estero (1768-1788) e per l'interno (1795-1797), 2; Prestanze di biave (1768-1789), 1; Note della raccolta di biave in terraferma (1782), in Dalmazia ed Istria (1794-1796), 2; Note e contratti di biade introdotte nello Stato (1793-1794), 1; Contratti (1774-1802), 2; Pieggerie biscotti (1786-1801), Pieggerie Cancellieri (1700-1790), Pieggerie fonticari (1777-1801), 3; Certificati di ambasciatori esteri per il libero passaggio di viveri per proprio uso (1762-1796), 2; Calmieri del pane (1624-1798), 2; Dazi (1697-1800), 2; Spedizione biscotti (1515-1797), 2; Relazioni e bilanci dell'azienda biscotti e delle casse fondachi di Venezia ed Istria (1751-1797), 2; Registri commissioni e consegne azienda biscotti (1779-1794), 2; Inquisizioni sopra biade in Terra Ferma (1716-1740), 1; Visite di Inquisitori ai mulini della Trevisana (1790-1790), 1; Salariati (1762-1797), 1; Arte scaleteri (1626-1794), 2; Arte lasagneri (1769-1790), 1; Stati di cassa e ordini di pagamenti (1573-1796), 1; Giornali cassa (1795-1797), 1; Atti vari, 3; Disegni, 2.
Complessivamente pezzi 123 dal 1349 al 1806.
Cfr.: A. S. V.: Indice 112-II.
PROVVEDITORI SOPRA CAMERE
Nelle città della Terraferma l'amministrazione finanziaria statale si accentrava nelle così dette Camere, le quali, fino al 1449, dipesero dall'Officio delle Rason Nuove. Essendosi accresciuti gli obblighi di vigilanza per nuove conquiste, in quest'anno si credette opportuno creare un'apposita magistratura, composta di tre membri, col titolo di Provveditori Sopra Camere, la quale, per la sua importanza, ebbe ingresso in Senato con facoltà di proposta e di voto.
Ad essa i Rettori di Terraferma dovevano inviare esatto conto delle entrate e delle spese, e queste dovevano ordinare secondo le norme stabilite dai Provveditori.
I Provveditori avevano singolarmente giurisdizione nella materia di lor competenza e le loro sentenze potevano essere portate in appello solo davanti al Pien Collegio.
Le imposte ordinarie, sulla cui esazione i Provveditori vegliavano per ragione della loro carica, erano: la tansa personale sull'industria e sul traffico, il campatico, imposta diretta sui terreni, la dadia o colta, imposta che si pagava al di qua del Mincio e la taglia ducale, che si pagava al di là del Mincio, salvo alcune eccezioni, il sussidio ordinario, a cui erano soggetti tutti i possessori di immobili ad eccezione dei Veneti e degli ecclesiastici, e la tassa di genti d'armi e della banca o alloggi di cavalleria, da cui erano esenti solo i Veneti, e quelle straordinarie dette de mandato dominii, per la fabbrica della fortezza di Legnago, del Boccadego, per le ordinanze, della limitazione e delli soldi per cadauna lira e per altri scopi, come per arginamento di fiumi e riparazione di strade.
Nel 1550, ebbero incarico dal Consiglio dei Dieci di vendere i feudi del Polesine, che si estinguevano e si devolvevano al pubblico e, nel 1659, dal Senato di formare un nuovo catastico dei beni feudali enfiteutici, livellari e terratici del Polesine, da servire per le investiture rinnovative decennali e per i passaggi da persona a persona che davano luogo alla riscossione del laudemio.
Da questa magistratura dipendeva una particolare amministrazione denominata Ufficio del Quartieron, che aveva per oggetto di provvedere al vestiario dei soldati.
Capitolare (1315-1745); Parti (1679-1779); Decreti relativi al vestiario del soldati (1667-1796) ; Terminazioni (1555-1797) ; Scritture (1750-1797); Atti (1471-1652); Lettere (1617-1796); Lettere particolari (1763-1797); Lettere varie (1752-1760);
Lettere responsive dei rappresentanti pubblici della Terraferma e di Corfù (secc. XVII-XVIII); Lettere dei vari magistrati di Venezia (1730-1796); Notatorio o costituti (1599-1796); Istrumenti (1518-1794); Feudi e livelli del Polesine, Feudi dei Marchesi di Este (1230-1796); Bonificazioni fatte a varie comunità (1558-1760); Domande e risposte in causa, suppliche e risposte (1511-1796); Atti vari riguardanti cause, decreti, terminazioni, suppliche e risposte (1511-1796); Atti vari riguardanti cause, decreti, terminazioni, investiture, confische, imposte, suppliche, quaderni, giornali di cassa, salariati, ecc. (sec. XVI-XVIII); Contador della Cassa grande (1778-1797); Cassa del Quartieron (1788-1797).
Complessivamente pezzi 477 dal 1230 al 1797.
Cfr.: A. S. V.: Indice 158-II.
CAMERLENGHI DI COMUN
La più antica legge che riguardi i Camerlenghi di Comun è del 1236; ma la loro origine è certamente più remota. Sorti in numero di due furono portati a tre, nel 1527.
Risiedevano in Zecca ed avevano anche un ufficio particolare a Rialto. Erano, in sostanza, i cassieri della Repubblica: tutti i pagamenti, tranne quelli a cui erano particolarmente delegate alcune magistrature con cassa speciale, dovevano essere compiuti per loro mano, e ad essi, in conseguenza, si inviavano gli ordini relativi. D'altra parte era ai Camerlenghi che doveva essere versato il denaro riscosso da tutti gli offici. Insieme a questa funzione importantissima furono essi incaricati di vigilare tutti gli offici di riscossione e di proporre diminuzioni di spese. Ebbero inoltre il diritto di esigere e di imporre pene ai debitori dello Stato. Potevano disporre di somme solo fino a dieci ducati. Ebbero ingresso in Senato con diritto di voto.
Prima dipesero dal Doge e dal Minor Consiglio, a cui rendevano conto mensilmente dello stato della cassa, ma, nel 1471, vennero sottoposti al Collegio dei Savi del Consiglio.
Capitolari (sec. XIII, 1485-1489), 2; Copia di un capitolare esistente al Museo Correr (1514-1525), 1; Mandati (1763-1796), 6; Salariati e provvisionati (1757-1799), 23; Pensioni (1806-1808), 5; liquidazione carati e restituzioni di prò (1763-1780), 1; Giornali e quaderni di cassa (1539-1797), 21; Miscellanea, 9.
Complessivamente pezzi 68 dal sec.XIII al 1808.
SAVIO CASSIER
La esistenza di questo magistrato, che era uno dei Savi di Terraferma, risulta da un atto del Senato del 1473. Egli aveva una gran parte delle incombenze dei Camerlenghi ed una supremazia sopra di essi. Poi non venne più nominato e, fino al 1526, i Camerlenghi rimasero alla dipendenza del Collegio dei Savi. In quest'anno, per alleviare il Collegio dei Savi di questa mansione, si tornò a nominarlo. Doveva sopraintendere alla esazione delle imposte, alle casse dei magistrati, al ricupero e custodia del pubblico denaro. I Camerlenghi non potevano fare operazioni contabili e di cassa senza il suo intervento. In caso di difficoltà doveva rivolgersi al Collegio dei Savi ed al Senato.
La sua presenza non impediva agli Avogadori di Comun e ad altri magistrati di rivedere i conti dei Camerlenghi nei casi di loro competenza.
La sua attività durava un anno, ma doveva continuare ad occuparsi degli affari iniziati fino al loro espletamento, anche dopo uscito di carica.
Nel 1539, il Senato delegò nuovamente le sue funzioni al Collegio dei Savi e non tornò ad eleggerlo che nel 1543, dandogli le attribuzioni di un vero e proprio ministro delle finanze, ma restringendo a sei mesi il suo ufficio.
Decreti (1736-1796), 40; Decreti per dazio Stadella (1772-1777), 1; Decreti, lettere, disposizioni (1737-1797), 10; Scritture (1787-1796), 1; Lettere (1791-1796), 1; Lettere ai Rappresentanti di Terraferma (1763-1797), 2; Lettere dei Rettori (1754-1783), 169; Atti (per ordine alfabetico di voci), 33; Costituti e terminazioni (1787-l796), 2; Costituti di pieggierie (1761-1796), 1; Memorie (1755-1788), 9; Minute di informazioni (1767-1797), 18; Memorie (1766-1797), Ricevute di scritture (1774-1797), Lettere giacenti di pubblici rappresentanti, informazioni per provvigioni ai segretari della Cancelleria Ducale, bilanci, bilanci della Camera di Feltre, 6; Spese per la pace coi Cantoni di Barberia; per vacanze ducali, per potentati stranieri, per passaggio di principi, per regali a principi, ministri esteri, uomini illustri, per ambasciatori e residenti, per corrieri espressi, per cause fiscali, per casi particolari, ecc., 17; Vendita delle cariche dopo il 1780, 1; Appalti, partiti e ballottazioni, 2; Tariffa delle Poste, 1; Cassa (1758-1788), 10; Cassa libera (1767-1796), 18; Cassa affrancazion e libera (1736-1789), 31; Bilanci in generale della Pubblica Amministrazione (1789-1790) e del Cassierato (1768-1780), 1; Quaderni pagamenti a Pubblici rappresentanti (1767-1797), 2; Ristretti delle varie magistrature veneziane e delle Camere fiscali di Terraferma (1789-1793), 15; Registri relativi a Camere di Terraferma, 3; Documenti di spese, 240; Sommari di decreti (1714-1797), 7; Indice dei decreti e delle scritture relativi ad aumenti e gratificazioni (1790-1796), 1; Sommario di terminazion di magistrati diversi (1624-1775), 1; Indice di uffici e di persone che avevano diritto a ripetere pagamenti dal Savio Cassiere, 1; Miscellanea di atti imbustati, ma non catalogati, 74.
Complessivamente pezzi 724 dal 1624 al 1797.
Cfr.: A. S. V.: Indice 186-II.
SOPRACONTI
Gli Officiali, detti Savi in principio e poi Provveditori sopra conti, furono una delle tante magistrature istituite dalla Repubblica per il controllo del pubblico denaro. Sorsero nel 1474, in numero di tre ed ebbero l'incarico di rivedere i libri dei Governatori delle entrate pubbliche. Negli anni successivi fu loro attribuita la revisione dei conti dell'armamento delle galee e delle altre navi della Repubblica e di quelli dei Sindici inquisitori nei domini marittimi dello Stato.
Nel 1499, troviamo pure notizia della istituzione di tre Sopra-provveditori straordinari, fatta dal Senato, con l'incarico di rivedere i conti degli ambasciatori, sindici, camerlenghi e altri pubblici officiali, con autorità di inquisizione e con facoltà di infliggere pene.
L'anno successivo, però, il Consiglio dei X con la Giunta incaricò i tre Sopra Conti ordinari della revisione dei conti di qualsiasi officio, con la stessa autorità degli Avogadori di Comun.
Nel 1513, fu ad essi demandata, invece che ai Governatori delle pubbliche entrate, l'accettazione delle rinunzie alle eredità da parte degli eredi necessari.
Ottennero l'ingresso nel Senato, ma senza diritto di voto (1510).
Capitolari con indice (1607-1780), 2; Parti del Senato (1561-1796), 5; Terminazioni (1673-1794), 4; Scritture del Magistrato (1696-1796), 2; Scritture riguardanti prove di fortune, naufragi, ecc. (1733-1768), 2; Scritture al Senato dei Provveditori straordinari e Governatori alle navi (1688-1738), 2; lettere al Magistrato (1702-1795), 10; Suppliche e risposte (1765-1794), mandati (1765-1797), costituti (1765-1796), 1; Ripudio di eredità ed altri atti relativi (1503-1797), 58; Atti di contabilità, revisioni dei conti, degli Ambasciatori, dei pubblici munizionieri, dei magistrati all'armamento ecc. (secc. XVII-XVIII), 188; Disegni (1562 e 1588), 1.
Complessivamente pezzi 275 dal 1503 al 1796.
Cfr.: A. S. V.: Indice 118-II.
INQUISITORATO ALL'ESAZIONE DEI CREDITI PUBBLICI
I tre Inquisitori sopra l'esazione dei pubblici crediti vennero istituiti dal Senato il 26 agosto 1786. Essi dovevano attendere alla più facile e sollecita esazione dei crediti pubblici ed alla loro equa ripartizione.
Decreti 1786-1797), 1; Scritture (1786-1797), 2; Terminazioni (1788-1797), 4; Crediti di particolari verso lo Stato (secc. XVII-XVIII), 25.
Complessivamente pezzi 32 dal sec. XVII al 1797.
PROVVEDITORI SOPRA DANARO PUBBLICO
I Provveditori sopra denaro furono istituiti nel 1571, allorché, per sostenere la guerra di Cipro, la Repubblica si vide costretta a trattenere gli stipendi dei pubblici ufficiali di Venezia per sei mesi, a datare dal novembre dello stesso anno. Si stabilì pure che di tutte le altre utilità godute dai pubblici ufficiali dell'intero Stato Veneto, ad eccezione dei Rettori del Golfo e delle terre poste dal Quarnaro in là, si trattenesse il 50%. L'esazione della nuova imposta straordinaria fu affidata a tre Senatori, chiamati Provveditori sopra denari.
L'anno successivo si stabiliva che un'imposta del 10% sugli stipendi e sui proventi delle pubbliche cariche si contribuisse, non più in linea transitoria, da tutti gli Ufficiali della Repubblica, ad eccezione dei Rettori delle città e luoghi siti dal Quarnaro in là.
La nuova imposta, detta decima sopra gli uffici, veniva liquidata dai Provveditori, ma riscossa dai Governatori delle Entrate. Nel 1616, fu estesa ai rappresentanti oltre il Quarnaro, ai Provveditori Generali, ai Baili di Costantinopoli, ai Sopra comiti e agli altri Ufficiali della marina militare. Nel 1617, la decima fu temporaneamente raddoppiata.
Per gli accresciuti incarichi della magistratura si dovettero aggiungere, nel 1641, ai tre Provveditori due altri membri col titolo di Aggiunti.
Infine, nel 1647, perché l'ufficio potesse raggiungere meglio i suoi scopi, gli si attribuì la facoltà di ricercare con procedimento segreto i redditi ed i proventi dei vari uffici e le frodi commesse in questa materia a danno dello Stato.
Capitolari (1571-1779), 4; Leggi per pagamento decime Signori e Ministri (1577-1597), 1; Decreti (1586-1797), 7; Terminazioni relative alla Dominante (1622-1797), 15; Terminazioni relative alla Dominante e alla Terraferma per abolire cariche e levar decima (1751), 1; Terminazioni relative alla Terraferma (1666-1797), 8; Fondamenti relativi alle terminazioni per decennio, per vendita, per redecima di cariche della Dominante (1789-1792), 2; Redecime di cariche per decennio (1781-1784) e per vendita (1781-1784), Stato correrie (1760) 1; Aggiustamenti (1795-1796), 1; Processi per decennio e processi per vendita della Dominante, della Terraferma e dello Stato da Mar in ordine alla terminazione 20 marzo 1793, 9; Processi per decennio della Terraferma in ordine alla terminazione 19 aprile 1793, 3; Notifiche cariche Dominante (secc. XVII-XVIII), 8; Lettere di vari magistrati (1787-1793), Costituti (1779-1792), Riferte di intimazione redecime (1781-1786), Ordini per la formazione dei processi per redecime (1781-1796), Ordini per la formazione dei processi per redecima e cariche (1780-1782), Tariffe, Carte trasmesse dal Sindico, 1.
Complessivamente pezzi 56 dal 1571 al 1797.
DEPUTATI E AGGIUNTI ALLA PROVVISION DEL DENARO PUBBLICO
La magistratura sulla Provvision del denaro, istituita allo scopo di indicare i modi più opportuni per raccogliere denari per far fronte alle necessità della guerra di Candia, si trova fin dal 1646. La componevano allora 5 membri. A coadiuvarli, dal 1652 al 1657, vennero nominati due aggiunti. I cinque sulla provvision del denaro durarono nelle loro funzioni fino al 1661.
Nel 1658, vennero nominati accanto ad essi tre deputati alla provvision del denaro, i quali poco dopo li sostituirono completamente. Nel 1664 per aiutarli nella grave bisogna vennero eletti quattro aggiunti, nel 1678 un altro e nel 1684 ancora due, che insieme ai deputati continuarono ad essere eletti fino alla caduta della Repubblica. Loro incarico principale era quello di dar parere su tutti i rami della pubblica economia. Spessissimo si univano in Consulta col Savio Cassier in carica e con quello uscito di carica venendo così a costituire il supremo organo finanziario della Repubblica.
Formava il bilancio dello Stato e teneva i registri della popolazione delle terre soggette per meglio proporzionare carichi e pesi.
L'Archivio consta di 1132 pezzi.
Cfr.: A. S. V.: Indici 209, 38 e 46-II.
INQUISITORE SOPRA DAZI
L'Inquisitore sopra i dazi venne istituito nel 1655. Aveva giurisdizione e sorveglianza su tutti i dazi di Venezia.
Decreti (1658-1707); Scritture (1696-1773); Decreti e scritture (1716-1797); Decreti relativi alla Dogana d'uscita e tariffa (1595); Terminazioni ed altri atti (1698-1797); Notatorio (1688-1797); Lettere all'Inquisitore (1763-1797); Capitoli per cauzione di dazi (1747-1794); Atti relativi agli ufficiali da barca (1785-1796); Stampe in causa; Informazioni sulla dogana dell'Entrata da Terra e sulla Milizia da Mar ed altre carte varie.
Complessivamente pezzi 24 dal 1595 al 1797.
Cfr.: A. S. V.: Indice 185-II.
OFFICIALI AL DAZIO DEL VIN
Gli Officiali al dazio del vin sarebbero sorti nella seconda metà del secolo XII.
Riscuotevano il dazio sul vino e ne tenevano regolare contabilità. Furono prima quattro e poi cinque.
Decreti (1400-1600); Decreti e scritture (1743-1745); Decreti, scritture ed altri atti (1661-1796); Nodaro: costituti (1761-1792); Estraordinario (1761-1789); Contralettere alla piccola (1771-1772); Contralettere con pegno (1788-1791); Contralettere vini guasti (1773-1774); Masser: contralettere con pegno (1762-1763); Atti per la nuova imposta sull'uva passa (1641-1656); Debiti dei conduttori (1757-1763); Spese ordinarie e straordinarie (1626-1628); Inventario pegni (1734); Bilancio carichi di vino (1788-1790).
Complessivamente pezzi 5 dal 1400 al 1796.
Cfr.: A. S. V.: Indice 185-II.
PROVVEDITORI SOPRA DAZI
I Provveditori sopra dazi furono creati, nel 1500, in numero di tre con decreto del Senato, confermato dal Maggior Consiglio, il quale li eleggeva. Ebbero l'incarico di impedire il contrabbando. Perché meglio raggiungessero lo scopo ebbero anche l'obbligo di custodire il Golfo, il Quarnaro ed il Po e, in generale, di fare la polizia delle acque. In seguito fu anche loro attribuita giurisdizione e sorveglianza sui pubblici ufficiali, perché adempissero le mansioni inerenti alla materia dei dazi, sugli stranieri che navigavano su navi veneziane e su quelli che negoziavano nel Fondaco dei Tedeschi. Infine essi rilasciavano i permessi di entrata e d'uscita delle merci, volgarmente detti bollette.
Avevano ingresso in Senato, ma senza diritto di voto.
Capitolari (1500-1762); Sommari di leggi daziarie e elenco di magistrati daziari; Decreti (1500-1796); Decreti per dazio del vin (1518-1795); Decreti, scritture e suppliche (1686-1745); Suppliche e scritture (1621-1796); Terminazioni (1594-1797); Terminazioni per bollette di vino fallite (1581-1797); Atti, terminazioni e costituti (1744-1797); Costituti (1551-1796); Costituti di pieggeria (1743-1796); Lettere (1671-1797); Estraordinario (1559-1743); Comandamenti e citazioni (1579-1795); Sequestri e tenute (1608-1749); Sentenze assenti (1596-1755); Processi e atti processuali (1591-1747); Denunzie e riferte (1744-1797); Istrumenti (1589-1688); Vendite all'incanto (1545-1688); Mandati (1773-1796); Divisione ricavato contrabbandi (1744-1797); Ricevute (1602-1794); Polizze (1744-1791); ripudie (1705-1779); Ruoli ufficiali da barca (1714-1797); Suppliche, fedi ed elezioni di ufficiali da barca (1731-1795); Giornale di cassa (1795-1797); Miscellanea (1438-1797).
Complessivamente pezzi 20 dal 1438 al 1797.
Cfr.: A. S. V.: Indice 185-II.
REVISORI E REGOLATORI DEI DAZI
I Revisori e Regolatori dei dazi di Venezia e di Terraferma furono creati in numero di tre, nel 1617, allo scopo di rivedere e riordinare la dissestata amministrazione dei dazi della Repubblica. Nel 1625, vennero aumentati con altri due, detti di rispetto, fino al 1674, e poi aggiunti. Verso il 1769, gli Aggiunti diventarono effettivi, sicché i magistrati da tre passarono a cinque membri. Ebbero facoltà di suggerire gli opportuni provvedimenti ai Savi ordinari, i quali ne riferivano in Senato.
Dapprima l'opera della nuova magistratura si diresse a quei dazi che si trovavano in maggior disordine, cioè a quelli del vino, della seta, delle carte da gioco e dei velluti neri. Gli altri dazi furono rivisti e riordinati negli anni successivi.
Nel 1621, i Revisori regolavano l'amministrazione dei dazi di Terraferma; altri provvedimenti furono da essi presi insieme coi cinque Savi alla Mercanzia e coi Governatori delle Entrate. Anzi ad evitare conflitti di competenza con quest'ultima magistratura, nel 1628, si stabilì che fosse esclusiva dei Revisori la competenza a conoscere degli appelli dai Rettori in cause, in cui si potevano comminare anche pene afflittive, e in quelle in cui si questionava circa l'infrazione dei capitoli dei dazi.
Nelle altre, invece, fu lasciata facoltà agli interessati di rivolgersi ai Regolatori o ai Governatori delle Entrate.
Nel 1629, si ebbe una netta distinzione delle competenze fra i tre membri della magistratura: ad uno fu affidata la cura di stabilire le condizioni degli appaltatori di dazi e dei loro fideiussori; ad un altro la giurisdizione criminale; al terzo la cassa e la revisione delle spese dei dazi.
Per alleviare il soverchio lavoro di questo magistrato, nel 1632, la competenza sui dazi di Terraferma passò ai Revisori e Regolatori delle Entrate pubbliche in Zecca e più tardi anche quella sui dazi del vino, dell'olio, del tabacco e del sale ad altri magistrati.
Inventario dell'Archivio (1756); Capitolari e repertorio (1617-1797); Decreti (1617-1797); Decreti per esenzioni ambasciatori, Liste e Principi esteri (1705-1797); Decreti per dazio vin (1655-1794); Scritture (1701-1796); Terminazioni (1641-1796); Terminazioni ed altri atti (1627-1796); Terminazioni ed altri atti per dazio vin (1687-1785); Terminazioni per la canapa dell'Arsenal (1716-1785); Terminazioni per riforme dei salari degli ufficiali daziari (1682-1683); Inserte di terminazioni (1788-1797); Fondamenti di terminazioni (1795-1797); Copie di terminazioni di altri magistrati (1679-1783); Lettere (1762-1797); Costituti (1769-1795); Multorum (1666-1796); Multorum per dazio vin (1761-1796); Domande e scritture giudiziarie (1790-1797); Visite a barche a corrieri esteri (1617-1785); Riferte (1744-1797); Asporti (1768-1796); Carte varie.
Complessivamente pezzi 37 dal 1617 al 1797.
Cfr.: A. S. V.: Indice 185-II.
SOPRAINTENDENTI ALLE DECIME DEL CLERO
A Venezia ai cominciò a riscuotere le decime ecclesiastiche con continuità e regolato ordine dal 1462. Giusta però i principii ecclesiastici in materia, la riscossione avveniva per mezzo di collettori e di subcollettori non dipendenti dallo Stato. Venezia, tuttavia, non mancò mai di esercitare un certo controllo su questi esattori, a mezzo di propri organi. Anzi, nel 1516, creava due Sovraintendenti alle Decime del Clero, portati a tre verso la metà del secolo XVII. L'opera di questi Magistrati si svolse in collaborazione con quella dei collettori ecclesiastici, e si ridusse, il più delle volte, a prestare l'aiuto del braccio secolare all'attività di quelli.
Nella maggior parte dei casi era bastevole, tuttavia, l'opera dei sottocollettori, resi sempre più indipendenti da ogni altra autorità locale, aiutati dalla Magistratura secolare.
L'archivio riguarda le decime di Venezia, del Dogado, della Terraferma, della Istria, della Dalmazia e delle Isole Ionie e contiene documenti e notizie storiche su vari enti ed istituti religiosi, sui Cavalieri di Malta, ecc.
Complessivamente pezzi 384 dal 1441 al 1799.
Cfr.: A. S. V.: Indice 26-II.
X SAVI SOPRA LE DECIME IN RIALTO
La decima - primo esempio di imposta diretta - sorge in Venezia tardi, forse non anteriormente al secolo XV. Ciò si spiega col fatto che la ricchezza della Repubblica, prima che essa si volgesse alle imprese di terraferma, derivava esclusivamente dai commerci ed era quindi nella sua massima parte mobiliare. Comunque dai documenti esistenti risulta che essa fu imposta, per la prima volta, solo nel 1463, e nemmeno in via definitiva. In quest'anno l'imposta incise su tutte le locazioni di fondi urbani, sui mulini, e su qualsiasi altro bene posseduto sia da laici che da ecclesiastici in Venezia o nel Dogado, tra Grado e Cavarzere, o anche sul continente, in territorio soggetto alla Repubblica o ad altri Stati.
L'accertamento del reddito dei sudditi laici, non esclusi i forestieri non sudditi Veneti, fu affidato ad una magistratura di cinque nobili: la riscossione invece ai tre Governatori alle Entrate. In seguito non sappiamo bene se i cinque siano stati portati a nove o se sia stato temporaneamente creato un collegio di nove. Certo, anche dopo l'istituzione dei dieci Savi, fatta più tardi, furono create deputazioni straordinarie di savi alle decime in numero vario.
In anni successivi alla creazione del nuovo officio si ebbero varie leggi interpretative per evitare le evasioni: espressamente perciò si dichiararono soggetti alla imposta gli interessi dei capitali, i noli, le merci, l'oro, i cambi, gli stipendi di qualsiasi officiale, ecc.
Nel 1477 la magistratura veniva resa perpetua ed ordinaria; i suoi membri venivano portati a dieci, a cinque dei quali si affidò la parte della città situata oltre Canal grande e agli altri cinque l'altra.
Gli stessi Savi ebbero competenza d'appello dai 5 Deputati alla Provvision del denaro pubblico, ai quali era affidato l'accertamento dei beni soggetti al campatico. Ed essi pure, infine, furono incaricati dell'esecuzione delle leggi riguardanti la vendita dei beni lasciati ad pias causas.
Le redecimazioni dovevano farsi per legge ogni decennio, ma in realtà dal principio del secolo XVI alla caduta della Repubblica non ne vennero fatte che nel 1514, nel 1537, nel 1566, nel 1581, nel 1661, nel 1711 e nel 1740. Dagli atti di questa magistratura si può ricavare, dal 1514 in poi, la storia completa della proprietà edilizia veneziana e delle case e dei beni appartenenti a veneziani situati fuori di Venezia.
(Cfr.: Canai B.: Il Collegio, l'Ufficio e l'Archivio dei Dieci Savi alle Decime in Rialto, in «N.A.V.», XVI, p. 115-150 e 279-310).
Capitolari (1463-1796), 6; Sommari leggi, terminazioni ecc., 3; Elezioni, 4; Condizioni di decima (1514, 1537, 1566, 1581, 1661, 1711, 1740), 296; Registri di notifiche, 56; Catastico delle case per sestiere, 27; Catastico delle case di Dogado e Terraferma, 5; Catastico di Dogado e Terraferma, 58; Condizioni di campatico, 92; Condizioni di decima ed altre imposte straordinarie, 24; Appendice ai catastici e alle condizioni, 8; Terminazioni, 82; Scritture e suppliche al Senato, 18; Fedi per depennazioni di estimi di fuori, 16; Lettere del Collegio, 25; Lettere al Collegio, 3; Scritture ad istanza di privati, 199; Suppliche (1789-1797), 1; Appendice relativa a traslati e ritrattazioni (tratte durante le amministrazioni Austriaca e Italiana da atti dei Dieci Savi), 44; Quaderni traslati, 192; Lettere responsive, notifiche ed allegati, 80; Notifiche dei notai, 23; Catastici e fatture, 42; Cedoloni di vendite, 7; Polizze d'incanto per vendite, 66; Approvazioni di vendite, 6; Possessi, stride, cogniti, 2; Istrumenti di vendite, 9; Terminazioni di vendite, 80; Istrumenti di vendita extra, 14; Vendite dei periti fiscali, 2; Grazie, 3; Facoltà di possesso, 2; Confiscazioni, 1; Scritture in causa, 3; Costituti, 7; Appellazioni contro i Provveditori di Comun, 1; Spazzi, 6; Appendice di atti vari, 20.
Complessivamente pezzi 1633.
Cfr: A. S. V.: Indice 215, 248, 249, 249 a, 220 a, 220 b-II.
OFFICIALI ALLA DOGANA DA MAR
L'ufficio della Dogana da Mar è uno dei più antichi della Repubblica veneta. Il primo decreto del Maggior Consiglio, che lo riguardi, risale al 1256, ma esisteva certo già prima di questa data. Nel 1284 ebbe ingresso nel Consiglio.
La sua principale incombenza era quella di riscuotere i dazi imposti sulle merci importate per via di mare.
OFFICIALI ALL'ESTRAORDINARIO
L'ufficio era composto in principio di quattro e poi di sei nobili, che duravano in carica sedici mesi e avevano il titolo di Visdomini del Mare o Visdomini della Tavola del Mare.
Nei primi tempi ebbero solamente funzioni esecutive, mentre le deliberative erano attribuite al Collegio dei Savi; in seguito costituirono un organo in sottordine ai Savi della Mercanzia.
(Vedi l'archivio dei Cinque Savi alla Mercanzia).
DOGANA DA TERRA
Tavola Dell'Entrata.
Gli Ufficiali alla Tavola dell'Entrata - più tardi detti Visdomini all'Entrata da Terra - furono istituiti, nel 1287, in numero di tre, poi portati a cinque e in ultimo a sei. Al fine della riscossione dei dazi relativi essi registravano le merci introdotte nella città su tre tavole, sulla prima delle quali prendevano nota delle drapperie grosse, sulla seconda delle altre, sulla terza del ferro. Nella seconda metà del secolo XVI le loro mansioni crebbero, per essere passata ad essi l'esazione dei dazi sopra i contratti di merci, prima spettante alla Messettaria.
Tavola Dell'Insida.
Intorno allo stesso anno 1287 furono istituiti gli Ufficiali alla Tavola di Uscita, detti, pure essi, in seguito Visdomini all'Uscita. Erano in numero di tre ed ebbero incarico di riscuotere i dazi sulle merci esportate e di ricercare i frodatori. Il denaro che riscuotevano doveva essere consegnato ai Camerlenghi di Comun.
(Vedi l'archivio dei Cinque Savi alla Mercanzia).
GOVERNATORI DELLE ENTRATE - REVISORI E REGOLATORI DELLE ENTRATE PUBBLICHE IN ZECCA - DEPUTATI E AGGIUNTO ALLO SPOGLIO DEI LIBRI DEI GOVERNATORI DELLE ENTRATE - INQUISITORI AI GOVERNATORI DELLE ENTRATE
I Governatori delle Entrate sorsero nel 1433. Furono istituiti per raccogliere ad unità le sparse fila dell'amministrazione finanziaria della Repubblica.
Erano in numero di tre e duravano in carica due anni. Ebbero ingresso in Senato e diritto di voto.
Nel 1474, essendo aumentata la mole degli affari, si creò un altro Governatore, e, pochi anni dopo, nel 1480, fu aggregato all'ufficio un esattore. Nel 1516 infine, fu, dal Maggior Consiglio, decretata la creazione di un altro membro.
Ampie ed importanti furono le loro attribuzioni: avevano facoltà di proporre al Senato provvedimenti, sia circa le entrate che le uscite, sia riguardo ai luoghi di Terraferma che a quelli marittimi. Vigilavano sugli ufficiali dello Stato incaricati di riscossione; ne rivedevano i libri, ne trasmettevano il denaro ai Camerlenghi di Comun e ne denunziavano i reati agli Avogadori. Ebbero in un primo tempo diritto di accusa contro i frodatori delle pubbliche entrate, a cui in seguito si aggiunse una vera e propria giurisdizione contro gli incaricati della riscossione. Riscuotevano la decima imposta sui beni immobili e tenevano preciso elenco di tutti i debitori di quella, poiché era a chiunque vietato di aspirare a uffici pubblici senza essere in regola coi pagamenti. Potevano anzi sequestrare i beni dei contribuenti insolventi e subastarli. La liquidazione della decima, però, era lasciata alla competenza dei X Savi sopra le decime, ai quali pure si appellava dalle sentenze dei Governatori.
I Revisori e Regolatori delle entrate pubbliche in Zecca sorsero, come magistratura straordinaria, nel 1584, allo scopo di meglio regolare le entrate pubbliche devolute alla Zecca. Erano tre.
II nuovo officio si trasformò in ordinario e perpetuo, nel 1592, ed ebbe come sua principale incombenza quella di curare e regolare l'esazione dei dazi, importantissima fonte del pubblico erario. La loro competenza si estese alla esazione di tutte le entrate da parte di terra, mentre di quelle da parte di mare erano incaricati i Regolatori alla Scrittura.
Ebbero inoltre, nel 1630, l'incarico di rivedere i conti di quelli che amministrassero denaro pubblico in via straordinaria: e cioè dei Provveditori
straordinari di Brescia, Verona, Legnago, Orzinovi, Peschiera e dei Provveditori Generali di Terraferma e da Mar.
Invigilavano sulla buona amministrazione delle entrate, sia prescrivendo le regole più adatte alla riscossione, sia impedendo le frodi. Giudicavano dei titoli per esenzioni da gravezze e da dazi, e rilasciavano permessi per l'istituzione di nuovi mercati e di nuove fiere.
Nello stesso 1600 furono sottratte alla loro competenza le comunità del Dogado, attribuite al Collegio della Milizia da Mar, ed i Monti di Pietà, che passarono agli Scansadori.
Magistratura istituita nel secolo XVII come provvisoria e rinnovata di tanto in tanto, quando fu necessario procedere a grandi ricerche nei libri dei Governatori per colpire i pubblici debitori e per rettifiche.
Fu eletto saltuariamente nei secoli XVII e XVIII un particolare magistrato per esercitare il compito inquisitivo contro i pubblici debitori, che pertineva ai Governatori.
Le carte di queste 4 magistrature (moltissime delle due prime, assai poche delle due altre) hanno sempre formato un unico archivio, il quale è adesso in via di ordinamento. Esso presenta le voci proprie di ogni magistratura veneta: Capitolari, Decreti del Senato, Terminazioni, Corrispondenze coi Rettori; e quelle particolari della sua materia: Dazi, Appalti di dazi e di botteghe per generi di monopolio, Libri della decima e del campatico, Bilanci di Terraferma e del Dogado; notevolissima sopratutto la collezione delle Polizze d'incanto per vendita di beni immobili di pubblici debitori morosi, perché esse hanno ancora un valore pratico, servendo talvolta da titolo per diritti.
Complessivamente pezzi 1800 all'incirca dal 1433 al 1811.
DEPUTATI ALL'ESAZIONE DEL DENARO PUBBLICO E PRESIDENTI SOPRA LE VENDITE
Questa Magistratura fu istituita nel 1604 con due membri tolti dal corpo del Senato, che, nel 1608, vennero portati a tre. Alla fine della prima metà del 700 se ne nominarono cinque, ma nel 1774 vennero di nuovo ridotti a tre. Fu prima istituita in via straordinaria e solo nel 1640 diventò definitiva. Essa aveva autorità sopra tutti gli uffici di esazione e sopra tutte le cariche dello Stato. Nessuno poteva assumere un ufficio senza provare con una sua attestazione di non essere debitore verso lo Stato. Verso il 1620 ebbe il mandato di presiedere alla vendita degli uffici dei ministri pubblici subalterni e più tardi alla distribuzione delle grazie, che dovevano essere poi convalidate dal Pien Consiglio, dal Senato e dalla Quarantia. Con decreto del 1626 venne dato incarico ad ognuno dei Presidenti per turno di rivedere settimanalmente le casse degli uffici di Venezia in relazione ai debitori e di farne riferte ogni 15 giorni al Collegio dei Savi. Nel 1627 fu imposto a tutti i magistrati dello Stato di esibire i loro libri ad ogni richiesta dei Presidenti. In seguito, fra il 1629 e il 1632, furono obbligati tutti gli uffici di produrre la consistenza di cassa per assestarla e per stabilire i modi di rendere più facili le esazioni. Nel 1636 ebbe anche la materia riguardante l'usurpazione dei beni pubblici.
In certe contingenze, per indagare sui disordini degli uffici, vennero nominati degli Inquisitori straordinari con speciale mandato, ma questo cessò nel 1710, con l'incarico dato ad uno dei Presidenti di permanentemente inquisire. Nel 1680 vennero per breve tempo nominati due aggiunti.
Pergamene (1630-1674), 1; Decreti (1604-1797), 15; Decreti in materia di ministri (1604-1666), 1; Decreti per la vendita di osterie, beccherie ecc. (1647-1718), 2; Terminazioni e sentenze (1475-1797), 24; Notatorio (1608-1759), Notatorio, diversorum (1694-1797), Notatorio terminazioni (1634-1716), Sommario del notatorio (1641-1652), 22; Scritture e risposte al Senato (1657-1730), 1; Suppliche (1622-1686), 4; Strumenti di vendita Camere del purgo, Ufficio della seta ecc. (1651-1660), 1; Polizze d'incanto, Cariche (1636-1797), 73; Catastici delle cariche (sec. XVIII), 5; Quaderni (cariche della città, salariati, casse, procuratori ecc.) (secc. XVII-XVIII), 10; Giornali cassier, secondo giornale, scontro, salariati scontro (1640-1797), 13; Vendite uffici dello Stato ed altro, 1; Notifiche dei possessori di uffici. Padovana (1647-1745), 1; Approvazione vendite uffici (1651-1668) e vendite osterie, beccherie (1685-1718), 1; Possessi di uffici (1636-1765), 7; Catastico cariche della Terraferma (sec. XVIII), 1; Polizze d'incanto: cariche (1709-1765) e uffici venduti (1652-1607), 3; Notatorio costituti cariche (1780-1797), 1; Cariche redicimate (1744-1759), 2; Istrumenti cariche, assegni e grazie (1640-1797), 10; Lettere ed atti per cariche (1700-1783), 4; Fedi di vita delle cariche (1756-
1790), 2; Cataloghi ministri dispensati (1781-1782), 2; Terminazioni su ponti e passi (1538-1703), 1; Repertorio ponti e passi (sec. XVIII), 1; Sommario dei beni venduti (1625-1657), 1; Istrumenti beni pubblici (1637-1742), 5; Polizze d'incanto beni pubblici (1520, 1622-1742), 13; Istrumenti vendite volte di Rialto fatte dai Provveditori sopra Monti (1536-1537), 1; Istrumenti beni pubblici (1650-1729), osterie, beccherie ecc. (1684-1783), 1; Affittanze d'uffici (1745-1746), osterie, beccherie ecc. (1644-1785), 1; Atti riguardanti osterie nel Bassanese (anni diversi), 1; Polizze d'incanto-ius osterie, beccherie ecc. (1646-1750), 18; Scritture e lettere per osterie e beccherie (1639), Atti diversi per beni pubblici (1636-1723), 1; Notifìche esercenti osterie Padovana (1686-1688), 1; Privilegi osterie, beccherie (1686-1696), 1; Squarzi, sommari ecc. di vendite osterie, beccherie ecc. (1675-1768), 3; Accordi osterie, beccherie (1664-1751), 2; Lumi osterie, beccherie (1604-1727), 3; Repertorio deliberazioni dazi (1648-1663), 1; Istrumenti osterie, beccherie e dazi (1647-1714), 4; Sommario vendite osterie, beccherie (1685-1748), 1; Polizze d'incanto, Banche di beccherie S. Marco, Rialto (1651-1760), 3; Catastico banche di beccherie S. Marco, Rialto (sec. XVIII), 1; Scritture e decreti per banche di beccherie (1640-1715), 1; Banche di beccherie (1751-1761), 1; Istrumenti dei bastioni (1659-1661), 2; Polizze d'incanto: Dazio del Pestrin (1715-1719), 3; Decreti, conti ecc.: Dazio del Pestrin (1715-1716), 1; Sommari, conti: Dazio del Pestrin (1695-1729), 1; Istrumenti Dazio Pestrin (1715-1720), 2; Dazio del Pestrin in Terraferma (1720), 1; Lettere a uffici (1634-1797), 38; Istrumenti ricupero ius grassa (1746-1747), 2; Istrumenti grassa ecc. (1755), 1; Relazioni di stime (1643-1728), 1; Atti delle Procuratie di S. Marco (1651-1660), 1; Affittanze d'uffici (1673-1747), 2; Lettere di Magistrati (1757-1796), 1; Lettere responsive al Magistrato (1620-1797), 36; Risposte segrete (1607-1735), 2; Suppliche e risposte (1636-1720), 6; Atti sopra decreti, suppliche, raccordi (1653-1748), 1; Atti riguardanti creditori (1621-1626), 1; Scritture, domande e risposte (1625-1797), 3; Scritture al Senato (1637-1797), 9; Scritture e risposte (1640-1646), 1; Scritture del Collegio (1650-1653), 1; Ritrattazion capitali (1650-1791), 6; Dazi sale (1660-1662), 3; Caratade del Sal (1708-1712); Partita di Zecca (1722-1792), 1; Raccordi (1539-1736), 5; Informazioni (1684-1708), 1; Possessi (1651-1652), 1; Esenzioni (1665-1670), 1; Costituti (1648-1792), 1; Usurpazioni beni Isola della Scala (1617-1643), 1; Mandati (per riscossioni, per pagamenti, per giri di nome, per computa uffici) (1638-1797), 15; Vendite botteghini S. Marco e Rialto (1520-1736), 2; Atti Val Precona (1639-1793), 3; Atti di alcune Comunità (1688 e 1725), 2; Processi (secc. XVII-XVIII), 20; Atti territorio di Peschiera (1693-1708), 1; Offerte delle scuole per la guerra (1669), Stampe e disegni, 1; Terminazioni, informazioni, decreti (1665-1681), 1; Atti varii, 4.
Complessivamente pezzi 458 dal 1475 al 1797.
Cfr.: A. S. V.: Indice 275-II.
PROVVEDITORI AGLI OLII
La materia degli olii, sia per quanto riguardava l'approvvigionamento della città, sia per quanto si riferiva al pagamento dei dazi relativi, fu soggetta, sino al 1531, alla Ternaria Vecchia. In quest'anno invece essa fu attribuita ad un nuovo magistrato, composto di due membri, detti Provveditori i quali, aumentata la loro attività, furono portati, nel 1597, a tre.
Il nuovo ufficio doveva approvvigionare di olio la città, regolare i prezzi, fissare il calmiere, curare l'amministrazione del dazio, ricercare e punire i contravventori e i contrabbandieri, rivedere e verificare le misure usate dai venditori.
La sua competenza si estendeva a tutta la Terraferma.
Davanti ad esso si appellava dalle sentenze della Ternaria Vecchia.
Per la regolazione dei prezzi esisteva un ufficio, detto la Doanetta, retto da un funzionario non patrizio chiamato Deputato ed eletto dal Collegio, il quale dipendeva dai Provveditori.
Estratti dei capitolari della Ternaria Vecchia (1420-1680) e Indici del capitolar del Magistrato sopra Olii (1269-1679), 1; Decreti (1649-1797), 8; Terminazioni (1676-1796), 42; Notatorio (1618-1681), 2; Estraordinario (1691-1797), 2; Lettere (1676-1797), 50; Suppliche e risposte pubbliche (1704-1765), 2; Suppliche e risposte segrete (1614-1695), 2; Suppliche e memoriali (1696-1796), 1; Memorie e informazioni (1624-1797), 1; Stampe (1607-1796), 8; Stampe in causa (1386-1797), 1; Scritture in causa (1622-1796), 2; Processi (1545-1774), 3; Fedi (1662-1797), 1; Mandati di pagamento (1626-1795), 2; Polizze di spese (1726-1795), 2; Note di spese (1665-1796), 1; Pieggerie e licenze (1749-1804), 2; Calmieri (1656-1804), 17; Olii nativi e di lino (1660-1805), 7; Estrazioni di olii (1696-1801), 2; Olio morga (1719-1795), 1; Note statistiche sugli olivi e gli olii dell'Istria, del Veronese e del Bresciano (1779-1796), 1; Dazio e commercio (1623-1778), 5; Governatore ai dazi (1761-1790), 2; Debitori del dazio (1714-1795), 1; Poste e botteghe (1514-1798), 17; Magazzini (1751-1797), 1; Savoneria (1716-1796), 1; Cerchi e vinchi (1706-1787), 1; Consorzio dei mercanti (1675-1803), 1; Senseri, sagomadori, saponeri, botteri e casaroli (1711-1807), 1; Inquisitorato sopra olii e tabacchi (1711-1794), 1; Deputato all'incontro delle bollette del Dogado e della Terraferma (1761-1783), 2; Doanetta (1623-1797), 10; Miscellanea (1552-1807), 6.
Complessivamente pezzi 216 dal 1269 al 1807.
Cfr.: A. S. V.: Indice 101-II.
UFFICIALI AL FRUMENTO
Gli Ufficiali al frumento si trovano sin dai primi tempi del Maggior Consiglio; ad essi fu affidata l'importante materia delle biade fino al 1349. In seguito non rimase loro che l'amministrazione dei fondaci della farina a San Marco ed a Rialto.
Capitolari (1233-1783); Terminazioni, scritture, lettere, mandati, licenze, costituti, scritture in causa, sentenze, estraordinario, multorum (1473-1797); Arte dei Lasagneri (1680-1793) e dei Fontegheri (1688-1719).
Complessivamente pezzi 5 dal 1233 al 1797.
Cfr.: A. S. V.: Indice 112-II.
PROVVEDITORI SOPRA OFFICI
I Provveditori sopra Offici (o sopra le ragioni degli Uffici) furono creati dal Maggior Consiglio, nel 1381, in numero di tre. con l'incarico di rivedere i conti e il funzionamento degli uffici dell'Avogaria, delle Biave, del Sal, dell'Arsenale e delle Cazude e di proporre nel caso la diminuzione delle spese. La loro competenza fu poi ampliata: infatti, nel 1489, fu loro attribuita la revisione dei conti dei Camerlenghi del Comune; nel 1491, per decreto del Consiglio dei Dieci, fu imposto a tutti gli ufficiali aventi maneggio di pubblico denaro di comunicare ad essi ogni mese la situazione di cassa; nei primi anni del secolo XVI infine ebbero anche il compito di rivedere i conti dei Governatori delle Entrate, delle Rason vecchie e nuove, della Zecca dell'oro e della Zecca dell'argento.
Uno dei Provveditori, inoltre, presiedeva all'esazione della decima sopra gli incerti delle cariche, tanto interne che esterne.
Data l'importanza delle loro funzioni, i Provveditori, sin dal 1484, entravano in Senato con diritto di voto.
Capitolare (1481-1735), 1; Parti (1303-1797), 3; Terminazioni (1571-1796), 16; Terminazioni per prò di capitali in Zecca e fedi di vita (1720-1732), 1; Scritture (1738-1771), Notatorio (1638-1641), Lettere missive (1574-1578), 1; Lettere responsive dei vari magistrati di Venezia (1775-1796), e dei vari Rettori di Terraferma (1773-1797) accompagnanti gli estratti dei pubblici debitori, 12; Estratti dei debitori di Venezia e della Terraferma, 9; Catastico delle varie magistrature della Dominante, 2; Nomine di ministri del magistrato (1758-1780) e alfabeto delle cariche redecimate (1793-1797), Istrumenti vendite (1565-1646), Atti pel lievo di pena, contro debitori della Terraferma (1788), Squarzi e aggiustamenti della Cassa Decime (1782-1797), Vacchette di cassa (1709-1727), Elenco di esercenti (1793-1794), 3.
Complessivamente pezzi 48 dal 1303 al 1797.
Cfr.: A. S. V.: Indice 134-II.
OFFICIALI ALLE RASON VECCHIE E RASON NUOVE
Gli Officiali alle Rason vecchie, e gli Officiali alle Rason nuove furono due magistrature intimamente collegate, fra loro e, senza dubbio, tra le più importanti della Repubblica.
Primi a sorgere furono - come lo dice lo stesso nome - gli Officiali alle Rason vecchie. Come molte magistrature veneziane la troviamo, nel 1368, istituita in via straordinaria dal Senato, con lo scopo di rivedere i conti dei Rettori del Trevisano, Mestre, Noale, Castelfranco, Asolo ed altre terre. Divenne stabile, nel 1375, con altro decreto dello stesso Senato. In questo stesso anno la sua competenza fu estesa a tutti i Rettori veneziani, nell'anno successivo agli Ambasciatori e, nel 1381, fu ad esso anche affidata la vigilanza su alcuni dazi e le locazioni delle pesche pubbliche.
Nel 1385, il Maggior Consiglio gli diè diritto di esazione da tutti i debitori dello Stato; anni dopo ottenne pure la revisione dei conti degli Ufficiali del Levante, e dei Rettori dell'Istria e del Dogado, e infine nel 1394 l'importantissima mansione di notare quei Magistrati che mancassero o trascurassero di intervenire agli offici a cui erano preposti. Le quali note venivano chiamate appuntature.
Ma anche per questa magistratura il numero grande di affari costrinse, ad un aumento dei membri e ad uno sdoppiamento dell'organo in due altri, delle Rason vecchie e delle Rason nove.
Nel 1395 infatti si portò il numero degli Officiali da quattro a sei; ed ognuno dei due nuovi organismi fu composto di tre membri.
Nello stesso decreto di istituzione vengono riaffermate le funzioni che si erano, man mano, attribuite alla vecchia magistratura. Ma l'evoluzione dell'organo non era ancora compiuta; nel 1401 furono ad esse affidate la revisione dei conti dei Rettori di Candia e, nel 1409, quella dei Rettori di tutta la Dalmazia; e negli anni successivi la vigilanza sull'amministrazione finanziaria dei Rettori dell'Albania e della Morea dei Consoli e Vice Consoli di Siria e di Aleppo, e inoltre quella sui cottimi e i viaggi di Fiandra e Cipro.
E' assai interessante notare, che nel 1413, sia alle Rason vecchie che alle Rason nuove, fu attribuita giurisdizione criminale sulle sottrazioni di pubblico denaro, commesse dagli Ufficiali dello Stato; e, infine, nel 1433, ebbero facoltà di far donativi e le spese di ospitalità a potentati stranieri.
Già dal 1410 avevano avuto ingresso nel Consiglio dei Pregadi con diritto di voto.
Ufficiali Alle Rason Vecchie.
Pergamene (1534-1654), 1; Capitolari (1260-1796), 5; Catastici (1435-1797), 19; Ducali (1629-1650), 1; Suppliche, scritture e decreti del Senato (1415-1790) 6; Suppliche e scritture al Senato (1525-1768), 5; Suppliche e risposte (1513-1796), 11; Suppliche (1504-1797), 5; Notatorio (1422-1797), 18; Terminazioni (1560-1695), 3; Terminazioni e sentenze (1529-1797), 48; Atti e sentenze (1528-1593), 2; Lettere: catastico (1474-1518), 2; Lettere (1509-1797), 39; Lettere dei Rappresentanti (1499-1797), 31; Lettere responsive dei Rappresentanti (1520-1796), 25; Mandati e carte del Consiglio dei X (1514-1602), 1; Decreti di limitazione delle spese durante le vacanze ducali (1521-1795) e Polizze di spese durante le vacanze che precedettero l'elezione del Contarini (1623), del Morosini (1688), del Valier (1693), del Corner (1709), del Ruzzini (1732), del Pisani (1734), del Foscarini (1762), del Manin (1789) (1521-1795), 5; Spese per l'arrivo di Principi (1608-1706), 1; Carte relative alla festa del Giove di Grasso (1709-1796), 2; Processi, 57; Denunzie (1482-1771), Denunzie di contrabbando (1741-1795), Processi criminali (1770-1795), denunzie di processi (1638-1646), (1482-1795), 9; Scritture in causa (1515-1797), 4; Citazioni (1783-1784), Costituti (1500-1796), Comandamenti, esecuzioni, spedizioni, cause, sentenze, appelli, costituti (1768-1796), Proclami (1516-1797), Commissioni (1513-1781), Sospensioni (1569-1738), Procure (1737-1786), Revisioni (1786-1796), Riferte (1600-1700), sentenze volontarie ed ordinarie (1747-1769), ecc. (1500-1797), 7; Titoli di possesso privavo (1277-1764), Istrumenti (1331-1680), Istrumenti di livelli (1675-1730), Livelli Brescia (1545-1546), Investiture livellarie T. F. (1671-1797) e Mar (1677-1797), Affrancazioni di investiture livellarie T. F. (1702-1796) e Mar (1725-1795), Istrumenti vendite (1400-1794), Vendite T. F. (1654-1793) e Mar (1674-1792), Vendite di beni confiscati ai ribelli (1388-1430), Vendite di beni pubblici (1703-1769), Permute strade e terreni (1668-1791), Pertegazione beni comunali del Friuli (1542-1552), Affittanze e Affrancazioni di affittanze (1491-1794), Polizze d'incanto (1510-1693), (1277-1797), 68; Atti relativi al pensionatico e poste pecore (1723-1769), 18; Atti relativi ai ponti e passi (1538-1790), 5; Atti relativi al dazio del pesce (1475-1797), 9; Atti relativi al dazio della Grassa (1760-1789), 1; Accordi dazi Este (1693), 1; Domande e risposte per tasse e spese (1680-1723) e per taglio di investiture (1720-1779), 4; Elenco dei componenti il comune di Poveglia (1775), 1; Salariati e provvigionati d'ufficio (1763-1797), 3; Documenti diversorum (1767-1794), 1; Documenti della cassa grande (1510-1795), 11; Quaderni (di cassa, della cassa grande, della cassa affitti, delle prigioni delle fortezze, dei livelli, delle imposizioni, degli estimi, delle regolazioni, delle liquidazioni, dei resti) (1540-1796), 38.
Disegni n. 33 in rotoli 3.
Complessivamente pezzi 462, più 3 rotoli di disegni, dal 1260 al 1797.
Cfr.: A. S. V.: Indice 203-II.
Officiali alle Rason Nove.
Capitolari (1271-1745), 6 ; Decreti del Senato (1700-1788), 1; Terminazioni (1776-1782), 1; Documenti di cassa (1778-1796), 2; Giornali scontro (1780-1797), 2; Atti vari, 1.
Complessivamente pezzi 13 dal 1271 al 1797.
SCANSADORI ALLE SPESE SUPERFLUE
I tre Provveditori e Revisori sopra la scansazione e regolazione delle spese superflue, sebbene ci sia chi li faccia risalire al 1546, vennero istituiti certamente, come appare dal loro capitolare, nel 1576, subito dopo la famosa peste, in seguito alla quale restarono vacanti, per morte di persone, molti uffici. Dovevano sorvegliare sul funzionamento degli uffici di tutto lo Stato, proporre la soppressione degli inutili, il regolamento di quelli che si mostravano necessari e per questi la riduzione delle spese di esercizio.
In particolar modo, e sotto questo profilo, dipesero dagli Scansadori gli uffici del Sale, delle Biade, dei Governatori delle Entrate e delle Camere degli Imprestidi, e sopratutto i Monti di Pietà, che sino allora avevano dipeso dai Revisori e Regolatori delle Entrate pubbliche in Zecca. Riguardo a queste ultime istituzioni ebbero facoltà di emanare capitoli.
Le funzioni degli Scansadori erano state compiute prima della loro istituzione dai cinque Savi alla Mercanzia e dai Governatori delle entrate, ma in maniera più limitata.
Decreti (1576-1796), 6; Atti, ordini e costituti (1670-1796), 32; Scritture (1750-1796), 5; Terminazioni (1576-1796), 5; Terminazioni fiscali e sentenze (1702-1783), 4; Lettere degli scansadori (1667-1796), 13; Copia lettere Monti (1753-1795), 7; Lettere responsive (1696-1796), Costituti (1652-1753), 3; Atti relativi ai Monti (1469-1797), 111; Multorum (1668-1751), 14; Delegazioni della Serenissima Signoria (1695-1794), 2; Suppliche e risposte per delegazioni (1732-1769), 1; Deputazioni (1750-1781), 1; Domande e risposte (1737-1796), Accordi (1737-1784), 5; Citazioni (1698-1709), Citazioni e deputazioni (1794-1796), Depositi (1706-1778), Costituti (1726-1733), 1; Riscossioni (1736), Scansi (1640-1728), Querele di taglio (1729-1749), 1; Vendite (1760-1770), 2; Stime (1644-1753), 2.
Complessivamente pezzi 215 dal 1469 al 1797.
Cfr.: A. S. V.: Indice 250-II.
PROVVEDITORI AL SAL
Incerta è l'origine di questa magistratura, che risale almeno al sec. XIII. I quattro funzionari che la componevano erano chiamati nei primi tempi salinieri del mare. Dovevano non solo far sorvegliare la fabbricazione del sale ed impedirne il contrabbando, ma anche acquistare sale in luoghi non soggetti alla Repubblica. Ebbero grande importanza, perché il commercio del sale fu certo uno dei primi e più lucrosi commerci dei Veneziani.
Fino dal 1276 ebbero l'attribuzione di fissare il prezzo del sale, e di imporre severe pene ai contravventori delle disposizioni prese a difesa di questa principale regalia. Le cospicue somme, che procuravano con la loro attività allo Stato, servivano in gran parte per l'erezione e la manutenzione delle pubbliche fabbriche e dei monumenti pubblici di Venezia.
Nei secc. XIV e XV, si trova saltuariamente un'altra magistratura del sale di Rialto probabilmente sottoposta a questa.
Pergamena (1477), 1; Capitolare con repertorio (1277-1792), 2; Catastico, 1; Sommario di leggi, 4; Collegio del Sal (1411-1624), 12; Decreti del Senato (in registri) (1625-1797), 19; Decreti del Senato Secreti (1725-1789), 5; Decreti del Senato (in filze) (1718-1797), 13; Decreti del Senato per transito sali in Stati esteri e per altre materie secrete (in filza) (1726-1789), 4; Decreti del Senato relativi a fabbriche (1756-1787), 1; Notatorio (1479-1797), 120; Scritture (1723-1796), 34; Scritture secrete (1723-1797), 43; Atti secreti per interesse pubblico (1723-1776), 2; Lettere missive e responsive (1560-1790), 5; Lettere: Venezia-Dogado-Terraferma (1703-1797), Istria-Dalmazia-Albania-Levante (1629-1797), Lombardia (1708-1726), Tripoli (1763-1786), 68; Lettere ed altri atti segreti (1737-1789), 2; Lettere a e da Torino (1770-1790), 3; Suppliche (1717-1748), 3; Terminazioni, scritture, mandati ed altro per condotte sali nei vari paesi della Dominante (1631-1796), 79; Terminazioni, missive, mandati ed altro per spedizione sali in varie località (1706-1797), 10; Terminazioni (libro bianco) (1537-1566), 1; Terminazioni, costituti, mandati (1699-1773), 5; Mandati per la fabbrica delle prigioni e per la fabbrica del Palazzo (1579-1614), 7; Mandati, lettere ed altro pel lievo (1769-1789), 2; Mercati (1460-1633), 18; Partiti e mercati (1614-1620), 1; Perizie (1739-1789), 1; Processi criminali, (1752-1794), 5; Materie criminali (1738-1795), 2; Sentenze civili, criminali e in materia di sali (1543-1594), 3; Licenze d'armi (1653-1794), 8; Giornali scontro (1698-1787), 29; Giornali cassier (1698-1773), 19; Registro Cassa sal (1758-1784), 1; Registro sali minuti d'Istria, 1; Quaderni Cassa grande (1686-1790), 6; Quaderni Cassa piccola (1688-1756), 6; Fondamenti della Cassa piccola (1699-1795), 7; Quaderno consistenza sali Pirano (1739-1744), 1; Catastico delle saline di Pirano (1637), 1; Sali Torino, Tripoli e Trapani (1745-1789), 6; Quaderni delle saline di Pago (1740-1762), 4; Quaderno capitali istrumentati col giornale scontro e il giornale cassier
(1738-1747), 3; Regolazione sali d'Istria e di Dalmazia (1588), 1; Disegni sali in Istria (1594), 1; Leggi per tariffe sali (1683-1732), 1; Atti per transito sali per gli Stati sardi (1744-1759), 1; Accordo col Fontana per partita sali (1633), 1; Catastico salariati, 2; Catastico scrivani Incanevi Capodistria (1763 e 1768), 2; Ministri del partitante generale (1723-1748), 2; Nomine ministri del magistrato (1725-1797), 2; Ballottazioni ed elezioni a Provveditori al Sal (1659-1797), 2; Rubricari località, magazzini sali (1786-1796), 2; Indici (affittuali delle volte in Rialto, delle banche di beccarie di S. Marco e di Rialto, degli uomini per la banca del magistrato, di stride per cariche, di oggetti diversi) (secc. XVII-XVIII), 7; Miscellanea (scritture, lettere, terminazioni, procure, fedi, contabilità, tariffe, partiti dei sali, riferte, denuncie e processi per contrabbandi, spese di fabbrica e di restauri del Palazzo Ducale, delle Fabbriche Nuove e delle volte di Rialto, delle prigioni di S. Marco, di strade, di pontili di approdo, degli orologi pubblici, ecc. ecc.) (1581-1797), 51.
Complessivamente pezzi 643.
Cfr.: A. S. V.: Indice 150-II.
SINDICI E GIUDICI ESTRAORDINARI
Nel secolo XIV, si incontrano già tre sindici, eletti in seno alla Quarantia Criminale, con l'obbligo di giudicare, insieme ai Consoli dei Mercanti ed agli Officiali alla Messetteria, i reati dei sensali di Rialto. E pure a questi officiali, nello stesso secolo, fu attribuito l'incarico di formare le tariffe per notai, scrivani, fanti, massari ed altri officiali inferiori e proporle per l'approvazione in Quarantia criminale. Nel secolo successivo gli stessi sindici dovettero formare le tariffe per i notai pubblici (1531).
Nel 1442, il numero dei membri fu portato a sei e le competenze divise: tre dovevano vigilare gli offici di S. Marco e tre quelli di Rialto, con l'obbligo di formare processi contro quelli ufficiali inferiori che non avessero rispettato le tariffe o avessero lucrato indebiti guadagni.
Nel 1515, ebbero facoltà di portare davanti ai Consigli competenti gli atti da chiunque compiuti, in una causa civile, contrariamente alle leggi, prima della sentenza definitiva, ad eccezione di quelli imputati di falso, i quali restavano di competenza degli Avogadori di Comun.
Pochi anni appresso (1525) il numero dei Sindici fu portato di nuovo a tre, e dovevano rendere giustizia la mattina a S. Marco e il pomeriggio a Rialto.
Ma fin quasi alla metà del sec. XVI, i sindici si configurano sempre come una Commissione speciale della Quarantia. E lo mostra la durata della loro carica: 15 giorni fino al 1461, 4 mesi fino al 1515, e da quest'anno in poi otto mesi, che era, come è noto, il periodo di tempo in cui le Quarantie duravano in carica. E' nel 1545, che i sindici si staccano da queste ultime, diventano organo stabile e assorbono le funzioni dei due estraordinari. In conseguenza, si assegnò loro l'incarico, che era stato di questi ultimi, di sostituire i giudici assenti o impediti nelle corti di palazzo, comprese quelle degli Auditori Vecchi, del Cattaver e del Piovego, e presero il nome di sindici e giudici estraordinari.
Ebbero pure, per un certo tempo, facoltà di nominare i sollecitatori del foro ed i lettori di Palazzo (1582), e di rilasciare licenza per esercitare l'avvocatura.
Pergamene (1609-1643), 1; Capitolare (1369-1773), 1; Processi (1562-1797), 164; Prove di causidico (sec. XVIII), 6; Estraordinario (1569-1794), 16; Miscellanea non ordinata, 60.
Complessivamente pezzi 248 dal 1369 al 1797.
REVISORI E REGOLATORI ALLA SCRITTURA
I Revisori e Regolatori alla Scrittura sorsero, come magistratura straordinaria, nel 1574, con l'incarico di rivedere i conti di tutti i magistrati cittadini, che avessero maneggio di denaro. L'anno successivo il numero dei membri fu portato da due a tre e la loro competenza estesa a tutti gli uffici del dominio veneto, sia civili che militari, ed alle rappresentanze diplomatiche. Oltre che la facoltà di rivedere i conti, essi avevano anche quella di stabilire le norme secondo cui dovevano essere tenuti e autorità giurisdizionale sulle vertenze tra Scontri, Quaderneri ed altri ufficiali finanziari. I cassieri avevano l'obbligo di esibire i loro libri ad ogni richiesta dei Revisori, ai quali, mese per mese, dovevano essere inviati i giornali delle riscossioni e delle spese, perché il controllo riuscisse continuo ed efficace.
Da essi dipendeva il Collegio dei Ragionati, che sostenevano davanti ad essi uno speciale esame di ammissione.
L'Archivio, non ordinato, consta di circa 1500 pezzi (secc. XVI-XVIII).
DEPUTATI ALLA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE MERCANTILI
Per regolare l'importante materia delle tariffe mercantili il Senato istituì, il 3 settembre 1785, una speciale magistratura composta di tre membri, detti Deputati, la quale durò fino alla caduta della Repubblica. Suo compito era di modernizzare l'istituto delle tariffe doganali, che inceppava allora il commercio, facendo tesoro dei progressi verificatisi in tale materia presso gli altri Stati.
(Vedi l'archivio dei Cinque Savi alla Mercanzia).
TERNARIA VECCHIA
La Ternaria Vecchia (da ternieri: venditori di olio) fu istituita nella seconda metà del sec. XIII e composta di quattro membri, detti Visdomini. Aveva l'incarico di riscuotere i dazi sull'olio (sia per l'entrata che per i1 consumo), sul legname e sulla grascia, di rivedere le misure, di rilasciare mandati per lo scarico delle botti di olio. Aveva giurisdizione contro i debitori dei dazi ad essa spettanti.
La sua competenza si limitava però alle importazioni da parte di terra. In seguito ebbe anche competenza sui dazi del ferro e del sapone, ma la perdette negli ultimi tempi della Repubblica.
La materia dell'importazione ed esportazione dell'olio fu affidata in seguito ai Provveditori sopra olii, da cui sia questa Ternaria che la nuova vennero a dipendere.
Capitolare 1 (1340-1519), Capitolare III (1269-1744), Capitolare secreto (1640-1783), 1.
TERNARIA NUOVA
La Ternaria Nuova fu istituita non molto tempo dopo la vecchia: alla fine del sec.XIII o all'inizio del XIV. Fu composta prima di quattro, poi di sei membri, detti Visdomini. Ebbe la stessa competenza della Ternaria Vecchia, ma per le merci importate per via di mare.
Capitolare (1271-1628).
ZECCA
Provveditori In Zecca,
Nel 1522, il Consiglio dei X, che sopraintendeva alla Zecca, affidò parte delle sue attribuzioni ad un magistrato, scelto dal suo seno, col titolo di Provveditore in Zecca. Ebbe questi l'incarico di vigilare sulla coniazione dell'oro, di acquistarne, di far lavorare l'argento soltanto nella Zecca e sorvegliarne il raffinamento. Non molti anni dopo questo Provveditore ebbe la direzione generale della Zecca. Quasi contemporaneamente il Consiglio dei X prese a ordinare a questo suo delegato di inviare denaro a città e luoghi sudditi, in caso di bisogno, e all'Armata; anzi si stabilì che, prima di disporre di denaro esistente in Zecca, bisognava ascoltare il parere del Provveditore (1542).
Nel 1562, il numero dei membri della Magistratura fu portato a due e, nel 1572, a tre. In quest'ultimo anno furono anche divise con precisione le mansioni fra i tre officiali; a due fu affidata la presidenza della Zecca, all'altro la riscossione dei proventi di questa. Ma per poco: nel 1576, si volle che, nel governo della Zecca, i Provveditori intervenissero tutti e tre. Intorno a questo torno di tempo le questioni civili riguardanti la Zecca, prima giudicate da due Provveditori insieme a due Capi del Consiglio dei X, furono affidate ai soli Provveditori.
Dal 1582, compiutasi la riforma del Consiglio dei X, questa magistratura passa alle dipendenze del Senato.
Depositario.
Il Depositario fu creato nel 1543 dal Consiglio dei X e gli fu affidata la cassa della Zecca. Nel 1562, per impedire che denaro privato, depositato nella Zecca sotto un qualsiasi vincolo, fosse per ordine di altri organi (normalmente magistrature giudiziarie) distratto dallo scopo per cui il deposito era avvenuto, si stabilì che quel denaro così vincolato non potesse essere tolto di Zecca senza l'ordine dei Provveditori in Zecca e del Depositario. Anzi dal 1584 il depositario dovette di questi privati depositi tener regolare e separata amministrazione. Per alcuni anni il Depositario ebbe pure l'incarico di acquistare oro e argento al posto dei Massari, ma lo perdette a beneficio dei Provveditori in Zecca.
E anche temporaneamente, fino al 1616, fu incaricato del pagamento dei prò, incarico passato poi al più giovane dei Provveditori in Zecca, e infine al Provveditore ai prò.
Provveditori Sopra Ori E Monete.
I Provveditori sopra ori e monete furono creati il 1551 dal Consiglio dei X. Quando, nel 1582, la Zecca passò alle dipendenze del Senato, il loro numero fu accresciuto a tre. Alla fine del secolo XVII e nei principii del secolo seguente si trovano eletti in numero di cinque.
La nuova magistratura doveva curare che l'oro, monetato o no, non avesse corso diverso da quello fissato dalla Repubblica. Conseguenza di questa attribuzione fu la giurisdizione loro affidata contro gli spacciatori di oro a prezzo non legale, la cura loro imposta di impedire l'ingresso in Venezia dell'oro non buono, la facoltà, infine, che essi avevano di proporre norme prima al Consiglio dei X, poi al Senato, sul corso dell'oro e dell'argento. Negli anni successivi, ma sempre in questa direzione, le loro competenze furono ampliate. Nel 1609, ebbero l'obbligo di accertarsi, con inquisizione mensile, dell'osservanza delle norme sul corso delle monete negli uffici della capitale e nelle Camere delle città suddite. Nel 1618, passò ad essi (era stata fino allora dei Provveditori in Zecca) la sorveglianza sui pesi e le bilance destinate a saggiare l'oro. Nel 1629, il Senato attribuiva loro competenza nella vendita delle partite e valute del Banco Giro.
Di tempo in tempo fu riconosciuta a questi Provveditori ampia giurisdizione nei reati di falsa moneta. Così, nel 1598, si trova traccia di due Provveditori aggiunti, officiali che duravano in carica ad arbitrio del Senato; i quali, insieme agli ordinari e ai provveditori in Zecca e al depositario, formavano un Collegio con potere di infliggere gravi pene corporali. Questi provveditori straordinari, aboliti nel 1607, ritornano in vita l'anno seguente, quando si affidò ai Provveditori di fissare il valore legale delle monete che, numerose e, varie, circolavano nel territorio della Repubblica. Ma ebbero vita questa volta solo un anno. I provveditori invece durarono fino al 1734 e vennero sostituiti da un Inquisitore Aggiunto.
Inquisitore Aggiunto.
Già, dal 1687, a intermittenza, si incontra un Inquisitore Aggiunto, ma, come si è già accennato, solo nel 1734 divenne organo stabile e ordinario. Proprio da quest'anno Provveditori sopra ori e monete non vennero più eletti. Soltanto, nel 1751, accanto all'Inquisitore si incontrano due Deputati agli ori e monete.
Pertanto l'Inquisitore doveva regolare e curare il corso delle monete d'oro e d'argento, nazionali od estere; vigilare a che ogni moneta nei pagamenti fosse accettata nella quantità fissata dalle leggi, che i pagamenti fatti dalle città soggette alla Repubblica a mezzo di cambiali, per un importo superiore ai trecento ducati, dovesse avvenire attraverso il Banco Giro. Doveva pure impedire che monete veneziane fossero esportate dallo Stato senza suo permesso, o che venisse portato fuori della Repubblica oro od argento in verghe, che infine nessun veneziano si cointeressasse in zecche straniere.
Provveditore agli ori e argenti.
Non si conosce, del Provveditore agli ori e argenti con precisione l'anno di nascita. La sua esistenza, però, è certa già ai primi del secolo XVII.
La principale incombenza di quest'organo fu di sopravegliare alla cassa degli ori ed argenti. Nel 1645, durante la dispendiosa guerra di Candia, si stabilì che il Provveditore potesse ricevere da qualunque cittadino argento lavorato anziché denaro. Tale argento era ridotto in verghe e su di esso ai depositanti veniva corrisposto un annuo interesse o prò.
Nel 1652, questo magistrato ebbe parte altresì nella vigilanza sui depositi privati in Zecca: a tal riguardo si ordinò che tutti i depositi, anziché nei vari offici o nel Banco Giro, come illegalmente avveniva, si facessero alla cassa del Provveditore. Nel 1693, la disposizione fu limitata ai depositi superiori ai quaranta ducati.
Conservatore del Deposito.
Una parte del Senato, del 1615, presuppone in vita il Conservatore del deposito grande in Zecca.
Suo incarico principale era quello di sorvegliare sul denaro depositato in Zecca (depositi pubblici) e di non disporne o farne disporre che a tenore delle leggi.
Nel 1663, per evitare gli inconvenienti derivanti dalla dispersione del denaro riscosso dai Regolatori delle Entrate pubbliche in varie casse si ordinò che tutto dovesse essere consegnato al Conservatore. Anni dopo (1684) gli si affidò pure l'incarico di saldare mensilmente la cassa del Provveditore agli ori ed argenti. Rapporti di contabilità passavano tra questo magistrato e il Savio Cassier.
Massari all'argento e all'oro.
Competenze tecniche, specie dopo l'istituzione dei Provveditori in Zecca e degli altri organi, di cui ho fatto la storia, ebbero i Massari all'oro e all'argento, creati i primi, il 1269, i secondi quattro anni dopo. Sopraintendevano alla stima dell'oro e dell'argento, che veniva portato in Zecca per esser venduto o coniato, alla coniazione e al raffinamento dell'argento.
Catastico dell'Archivio formato in seguito a decreti del Senato (1783 e 1784), 3; Inventario dell'Archivio formato (c. s.), 1; Inventario dell'Archivio segreto formato (c. s.), 1; Capitolare delle Brocche (1388-1546), 1; Capitolare di Zecca (1590-1594), 1; Capitolare, decreti e scritture (1670-1676) e capitolare dei Soprastanti dell'Arte della fogia d'oro (1419-1583), 1; Capitolare materie pubbliche (1670-1707), 1; Rubriche (1475-1796), 6; Catastico dei Provveditori ori ed argenti (1732), 2; Privilegi capitali di zecca(1528-1783), 1; Memorie di Francesco Marchiori maestro di zecca, 2; Decreti del Senato e scritture di magistrati in materia di valute (1602-1608), 1; Parti del Consiglio dei X (1482-1592), 9; Decreti e terminazioni in materia di oreficeria, 1; Decreti del
Senato (1447-1735), 10; Decreti del Senato, Consiglio dei X e Commissione camerale (1706-1801), 3; Revisione oro (1777-1790), 1; Revisione legna, pompe, camerlenghi di comun, pro in zecca (1728-1791), 1; Fedi di credito (1740-1774), 1; Toccador dell'oro, 1; Affrancazioni, fedi, terminazioni, 50; Intimazioni (1771-1778), 2; Maestranze Monte e partite, 1; Terminazioni deposito beccarie (1693-1731), 1; Capitali: privilegi, 1; Capitali entrati in deposito nuovissimo (1667-1675), 1; Deposito Ebrei regolazione Ghetto (1736-1788), 2; Cassa scansazion (1788-1797), 6; Libri squarzi cassa (1775-1798), 4; Cambio Viglioni forestieri (1777), 1; Lettere (di Terraferma, dei Reggimenti, di particolari, ad istanza, ecc.) (1641-1797), 9; Processi di Terraferma, 2; Tariffa cambio monete (a stampa); fedi di credito e licenze dell'Inquisitore alle acque per l'affrancazione di ducati 70.000 (1760); cauzione pagamenti prò (1750), 1; Frammenti d'archivio di zecca, 1; Metodo nuovo per il lotto (1797-1798), 1; Pubblici depositi (1766-1792), 1; Salariati di zecca (secc. XV-XVIII), 3; Esami di esperimento (1796), 1; Mariegola dell'arte batti e tira oro (1419-1583), 1; Inquisitore ori (1784-1786), 2; Giornale scontro estinzione capitali. Ciurme galeotti (1774-1779), 1; Copia dei quaderni al 3% e di partite presentate dai particolari (1786-1795), 2; Debitori depositi vecchi (1692). Regole maestranze e garzoni (1788-1795), 1; Capitali del deposito nuovissimo al 3½ per cento (1765), 1; Terminazioni (registri) con un rubricario (1556-1796), 118; Terminazioni (filze) (1623-1801), 907; Parti del Senato per pagamento lettere di cambio (1595-1627), 6; Parti del Senato, Copie di banco, Bollettini del Contador (1789-1797), 146; Parti o mandati del Collegio per pagamento lettere di cambi (1587-1682), 8; Materie pubbliche (1718-1794), 17; Notatorio di riferte, Costituti (1609-1797), 7; Riferte dei Comandadori (1750-1797), 12; Riferte sequestri (1684-1790) e cauzione sequestri (1799-1801), 19; Indice sequestri (1634-1668) e sequestri (1743-1802), 1; Domande per fermar capitali (1698-1797), 5; Scritture e risposte (1569-1797), 23; Straordinarii (1693-1797), 19; Minute di scritture ed inserte (1763-1794), 3; Costituti e pieggerie (1640-1797), 2; Rilascio copie (1784-1787), 1; Depositi e cauzioni (1789-1797), 5; Conservatore del deposito (1763-1789), 1; Tanse taglioni (1798-1804), 6; Cauzioni per capitali, pagamenti, affrancazioni (1670-1798), 15; Investite di capitali (1785-1797), 19; Mandati Tormenti per torni (1774-1797), 13; Giornali (cassiere, scontro, affrancazioni, bilanci, ecc.) (1641-1797), 28; Fedi per trasporto di capitali (1672-1739), 36; Costituti (1644-1800), 25; Terminazioni deposito nuovissimo (1756-1769), 3; Partite di Zecca (1661-1674), 1; Terminazioni, campioni, procure, ecc. (1711-1784), 9; Cessioni (1635-1783), 45; Procure e fedi di vita per riscossione prò (1625-1666), 3; Cessione del prò del depositario (1738-1782), 10; Giri di capitali (decreti, terminazioni, procure, ecc.) (1624-1783), 41; Ruoli dei quaderni del Provveditore alli prò in e fuori Zecca (1765), 2; Rubrica dei Conservatori alli giri dei capitali, 4; Testamenti, 2; Stampe, 3; Terminazioni per trasporto capitali (1667-1787), 3; Giornali scontro e cassa Magistrato dei Cinque Savi alla Mercanzia (1789-1797) e Deputazione tariffe (1789-1797), 4; Opposizioni alle riferte dei Ragionati dei Provveditori in Zecca, 1; Lavori provvisionali all'oro (secc. XVII-XVIII), 1; Parti del Cimentatore all'oro (1738-1792), 5; Partite e lettere cimentarie (1792-1795), 2; Revisione cassa e bilanci, 1; Orefici di Terraferma (1329-1790), 10; Contrabbandi (1748), 1; Esperimenti dell'oro (1749), 1; Pubblica raffineria (1750-1753), 3; Terminazioni per maneggio di cassa (1790-1796), 1; Terminazioni per depositi (1659-1786), 283.
Complessivamente pezzi 2025.
Cfr.: A. S. V.: Indice 272-II.