CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE  II
(Protocollo della Sezione II n. 8165; Protocollo generale n.8 414)
 

Tabella degli affari per l'adunanza del 16 gennaio 1908  N° 4
Sono presenti i Sig.i :
Presidente   Malvano
Consigliere  Bruniatti
      "            Cassis
      "            Fusinato
      "            Barnabei
Referente     Giriodi
      "            Carbonelli
Segretario    Allocatelli
 

OGGETTO: Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. Schema di Regolamento per la esecuzione della legge 30 giugno 1907 n. 384 per la carriera d'ordine.

Adunanza Generale del 16 gennaio 1908

Il Consiglio
Vista la lettera in data 12 novembre 1907, con la quale il Ministero di Grazia e Giustizia  e dei Culti ha chiesto il parere sul regolamento che si propone di emanare per la carriera di ordine del Ministero, affinché, intieramente abrogato riguardo alla carriera medesima il regolamento ora vigente approvato per regio decreto 22 giugno 1905, n. 278, nuove disposizioni diano norma per la esecuzione della legge 30 giugno 1907, n.384, la quale ha uniformemente statuito su la carriera d'ordine delle Amministrazioni centrali;
udito il relatore:
il Consiglio considera:
nel 1° articolo, studio di forma suggerisce di scrivere:" ..... ad essi sono affidate le direzione degli archivi, la registrazione, conservazione, spedizione e copiatura degli atti".

(Omissis)

Su la questione che l'articolo 14 risolve, se cioè possano essere ammessi al concorso per la nomina al posto di Archivista di seconda classe anche gli Applicati che alla prima classe siano stati promossi in più del numero dalla legge stabilito per la classe, per la facoltà che compete al Ministero quando siano vacanti posti nei gradi superiori, il Consiglio è di parere che sia da omettere la parola effettivi per lasciare impregiudicata la questione.
Il capoverso dell'articolo 14, disponendo che i posti di archivista di seconda classe saranno conferiti alternativamente, uno per concorso e due per anzianità e merito, dando sempre la precedenza ai promovibili per concorso, pone una regola la quale risponde a giustizia, perché ispirata a parità di trattamento tra i due ordini di funzionari aspiranti alla promozione ad Archivista, quelli cioè che si presentano al concorso e quelli cui soltanto soccorre il titolo delle anzianità. E da lettere comunicate del Presidente del Consiglio de' Ministri risulta che tale regola fu dettata per tutti i Ministeri.
Giusta e opportuna la disposizione dell'articolo 15, che l'ammissione al concorso per la nomina ad Archivista subordina a provata diligenza e buona condotta e la prova concreta in un giudizio del Consiglio del Ministero.
Giusta l'esclusione dell'applicato che sia stato sospeso durante i due anni immediatamente precedenti il concorso; equa la facoltà di rimessione riservata al Ministero. Ma certamente errore di copia ha fatto scrivere Consiglio dei Ministri dove ovvie ragioni fanno credere si debba leggere "Consiglio del Ministero".
Egualmente favorevole l'avviso del Consiglio su regole poste per la promozione a scelta al grado di Archivista capo, regole che assicurano l'esame comparativo del merito degli Archivisti più anziani, che l'apprezzamento ne subordinano, prima al voto di due terzi del Consiglio del Ministero, e poi al giudizio del Ministro.
Nessuna osservazione è da fare su la sostanza dell'articolo 20: bensì si può chiedere se la disposizione del primo comma, onde si mantengono in vigore la prima parte del sesto articolo e gli articoli 14, 15 e 17 del regolamento 22 giugno 1905, n. 278, non sarebbe più convenientemente sostituita dalle disposizioni stesse di questi articoli. A questa considerazione induce la dichiarazione che è preambola allo schema di regolamento su la necessità di raccogliere in testo separato tutte le disposizioni concernenti il personale d'ordine; e ancora induce studio di semplicità, la quale è pregio di un regolamento, e cui certo non si serve a più fonti rimandando chi cerchi le norme che disciplinano una sola categoria di funzionari.
L'articolo 21, che transitoriamente, e per un triennio "prescindendo dai titoli e dai limiti di età prescritti dal presente regolamento" dispone l'ammissione in ruolo, mediante speciale concorso, di coloro "che nel quinquennio anteriore alla legge 30 giugno 1907, n. 384 abbiano prestato per non meno di un anno servizio nel Ministero con funzioni d'ordine" contiene un provvedimento di favore non nuovo nelle Amministrazioni dello Stato, che l'equità consiglia e al quale non contraddice l'interesse del pubblico servizio, perché questo abbastanza tutelano la regola del concorso, e il giudizio, prima del Consiglio del Ministero, e poi del Ministro, su l'ammissione al concorso.
Con queste considerazioni e avvertenze il Consiglio è di parere, che il proposto schema di regolamento possa essere approvato.

Visto. Il Presidente del Consiglio
firm. G. Giorgi

Per estratto dal verbale
Il Segretario Generale
Firm. Pastore
 

(ACS, Consiglio di Stato, Verbali della Sezione dell'Interno, Sezione I, parere 1908- mese giugno, b. 830)